ROMA – Firmato dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti il Dm 126 del 24 aprile 2014 che conferma l’esenzione dell’adesione al Sistri per imprese e produttori di rifiuti che abbiano meno di dieci dipendenti.
Il decreto, che intende rappresentare l’impegno del governo a favore della semplificazione per le Pmi, all’art. 1 definisce il campo di applicazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti, esplicitando che riguarda solo imprese e enti produttori con più di 10 dipendenti. Si evidenzia che restano obbligate ad aderire alcune tipologie di imprese agricole a prescindere dal numero di dipendenti.
Nello specifico le imprese obbligate ad aderire al Sistri sono:
- “gli Enti e le imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di dieci dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile, conferiscono i propri rifiuti nell’ambito circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
- gli Enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3 lettere b), c), d), e), f), e h), del d. lgs. 152/2006 e smi.;
- gli Enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, di cui all’art. 183 , comma 1, lettera aa) del d.lgs. 152/2006 e smi.;
- Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania;
- gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs. 152 del 2006.”
Anche per le imprese non più tenute ad aderire al Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti restano fermi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Dgs. 152/2006.
Il decreto definisce inoltre ulteriori disposizioni di semplificazione amministrativa, sulla partecipazione dei tavoli tecnici alla redazione delle linee guida, chiarisce le modalità di gestione dei trasporti intermodali e fissa i termini per gli oneri contributivi del 2014 che vengono prorogati al 30 giugno 2014.
Sancisce quindi l’obbligo di esclusivo utilizzo dei canali telematici per le comunicazioni che riguardano prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità.
L’art. 5 in ultimo si occupa integralmente della determinazione delle disposizioni per l’avvio dell’operatività del Sistri sui rifiuti urbani nella Regione Campania.
Per approfondire: Dm 24 aprile 2014.