Richiedi un preventivo gratuito

Esonero contributivo coltivatori e imprenditori agricoli under 40, nota Inps

0

ROMA – Esonero contributivo coltivatori diretti. Pubblicata da Inps la circolare n.85 dell’11 maggio 2017 nella quale riporta indicazioni e istruzioni sull’esonero stabilito dalla Legge di bilancio 2017 che riguarda coltivatori e imprenditori agricoli che abbiano meno di 40 anni.

La misura, che è stata introdotta dall’art. 1, commi 344 e 345, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguarda coltivatori diretti CD e imprenditori agricoli IAP iscritti alla gestione previdenziale autonoma agricola nel 2017, anche nel 2016 se titolari di attività che si trovano in territori montani o svantaggiati.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • “l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

l rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000″.

L’esonero, non cumulabile con altri, equivale per un massimo di trentasei mesi al 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per altri dodici mesi fino al 66% e 50% ancora per altri dodici.

Per richiederlo, occorrerà utilizzare la procedura online (non verranno accettate domande cartacee) utilizzando i moduli CD/IAP2017 o CD/IAP ZS e ZM 2016.

Info: circolare n.85 11 maggio 2017 esonero contributivo agricoli 

Leggi anche

Circolare n.164 del 3 novembre 2017

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo