ROMA – Sistri. Pubblicata dal Ministero del’Ambiente una guida rapida riguardante l’espletamento delle procedure di gestione dei rifiuti portuali.
In apertura la guida ricorda che: “Per quanto riguarda l’iscrizione al Sistri:
- “l’art. 177, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del medesimo Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;
- l’art. 232, dello stesso Decreto, dispone che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182“.
“Alla luce di quanto sopra i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti, per il loro stoccaggio e/o trattamento, agli impianti portuali di raccolta, disciplinati dall’art. 4 del D. Lgs n. 182/2003, e presenti nei porti, non comportano per le navi stesse l’iscrizione al Ssitri con conseguente adempimento degli obblighi previsti dal sistema stesso.
Gli obblighi relativi al Sistri verranno, in questa ipotesi, assunti dagli impianti portuali di raccolta, i quali essendo impianti realizzati e gestiti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rientrano fra i soggetti obbligati all’iscrizione al Sistri e agli adempimenti conseguenti. La tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi è, comunque, garantita dalla notifica, di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 182/2003, che il comandante della nave deve compilare e trasmettere all’Autorità marittima competente”.
A tal proposito quindi, il testo elenca in dettaglio le modalità di raccolta e gli adempimenti riguardanti i porti. E lo fa distinguendo i casi in cui le operazioni inerenti i rifiuti avvengano “a terra” o “a mare”.
Info: Guida rapida rifiuti portuali.