Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Questo l’oggetto del messaggio Inps n.2584 del 24 giugno 2020 con chiarimenti sulla gestione del riconoscimento di malattia per il periodo di quarantena riguardante i dipendenti del settore privato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 la quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, vengono equiparate alla malattia, con conseguente riconoscimento per il lavoratore dell’indennità economica previdenziale per settore, qualifica ed eventuale integrazione retributiva se prevista. I giorni di quarantena secondo l’articolo 1 non rientrano nel calcolo del limite per il comporto.
La circolare riporta quindi indicazioni per la pratica di riconoscimento della malattia. Il lavoratore deve disporre di certificato di malattia redatto in via telematica sin dal primo giorno o entro due giorni nei casi in modalità cartacea.
Il lavoratore dovrà comunicare le informazioni come estremi, protocollo e Puc all’Inps per posta o Pec se saranno ancora mancanti. “In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell’allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura “CDM”.
La nota riporta quindi indicazioni per lavoratori con patologie di particolare gravità o disabilità art. 3, comma 1 e 3 della legge n. 104 del 1992 per le quali fino al 31 luglio il periodo di assenza viene equiparato a degenza ospedaliera.
Malattia per Covid-19: certificato di malattia prodotto dal medico curante e non necessario un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Info: Inps messaggio n.2584 del 24 giugno 2020