ROMA – Inail ricorda che scade il 28 febbraio 2014 il termine di presentazione delle domande per ottenere la riduzione del premio assicurativo, la cosiddetta “oscillazione per prevenzione” (OT24), prevista per quelle aziende “operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni)”.
La riduzione del tasso varia in relazione al numero dei lavoratori impiegati: le aziende che nell’anno hanno impiegato fino a 10 lavoratori hanno diritto al 30% di sconto sul tasso di premio assicurativo, quelle da 11 a 50 lavoratori il 23% e così via con una progressiva diminuzione della riduzione fino ad arrivare al 7% per le aziende che hanno impiegato più di 500 dipendenti.
Per ottenere la riduzione, le aziende che nel 2013 hanno realizzato interventi migliorativi per la prevenzione e la salute sicurezza in ambiente di lavoro devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2014 il modello OT24 corredato di documentazione tecnica. L’invio deve esclusivamente essere effettuato per via telematica.
Nel modello sono elencati una serie di possibili interventi migliorativi, suddivisi in diverse sezioni prevenzione e protezione, attrezzature, macchine e impianti, sorveglianza sanitaria, formazione, interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale, lavoratori stranieri, gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera, cantieri temporanei o mobili, attività di trasporto, infortuni stradali e mobilità sostenibile, gestione delle emergenze, protezione da sismi e altre calamità naturali. Inail assegna a ogni intervento un punteggio da 10 a 100.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi con punteggi tali per cui la loro somma è pari almeno a 100. Gli interventi inoltre devono essere relativi ad almeno due diverse sezioni, ad eccezione della sezione Interventi particolarmente rilevanti, cui sono attributi 1o0 punti. Tra gli altri Inail annovera negli interventi rilevanti il fatto che:
- “L’azienda ha adottato o mantiene un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della Responsabilità Sociale, sinteticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall’azienda stessa nel questionario di cui all’Allegato I, ed ha conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’azienda ha implementato ed adotta una procedura per la selezione dei fornitori che tiene conto dell’applicazione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- l’azienda ha realizzato interventi rilevanti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità”.
Entro 120 giorni successivi alla ricezione della domanda Inail comunica all’azienda il provvedimento adottato, corredato di relativa motivazione. La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Si ricorda altresì che “Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda”.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili”.
Info: OT24.
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