ROMA – Diramata in data 4 maggio 2012 dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del corpo dei Vigili del Fuoco la nota esplicativa con oggetto: “Chiarimenti sulla Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012″
La guida, pubblicata il 7 febbraio 2012, è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico e approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, con l’obiettivo di recepire i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e di tenere conto delle varie problematiche segnalate dalle sedi periferiche a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici (leggi anche “Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici, aggiornamento guida VV.F.”).
A causa delle numerose richieste di chiarimento pervenute al corpo nazionale VV.F. dopo la pubblicazione del documento, la direzione, ha inteso prima di tutto chiarire che la pubblicazione in oggetto non rappresenta obbligo normativo ma vuole essere uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali. Con la guida si segnalano invece “soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza dettati all’Allegato I, punto 2 al Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011.”
Resta confermato il fatto che soluzioni diverse ma ugualmente utili al perseguimento dei richiamati obiettivi possono essere individuate in sede di valutazione dei rischi.
Chiarita quindi la non obbligatorietà dell’adozione di suddette linee guida , la nota procede nel chiarire le premesse di applicazione e dettaglia alcune specifiche riguardo diversi requisiti tecnici.
Primo chiarimento generale riguarda il possibile aggravio del rischio incendio che l’installazione di un pannello fotovoltaico può comportare. In merito la nota esplica che la valutazione dell’aggravio del rischio dovrà principalmente soffermarsi su questi aspetti:
- “interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale o totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso I’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti;
- modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
- sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.”
Sulla base di queste valutazioni dovranno quindi essere individuati i relativi adempimenti previsti al comma 6 dell’art. 4 del DPR 151/2011.
Altro importante chiarimento riguarda la necessità tecnica che l’installazione dei pannelli sia eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato su cui questo è installato. Per illustrare le possibili soluzioni, allegato alla nota c’è uno schema che illustra una casistica di tre diverse occorrenze.
Nel primo caso una soluzione è data dall’installazione dell’impianto fotovoltaico su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili. Nel secondo caso si individua la soluzione di interporre uno strato di materiale di resistenza al fuoco (almeno EI 30 e incombustibile) tra impianto fotovoltaico e tetto. La terza soluzione consiglia di eseguire una specifica valutazione della propagazione dell’incendio. Questa potrà essere effettuata tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni di tetti e coperture e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico oppure attraverso specifica valutazione del rischio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del regolamento UE 305/2011.
Altri chiarimenti sui requisiti tecnici riguardano le strutture portanti, gli impianti preesistenti, gli elementi di compartimentazione e i dispositivi di emergenza.
Per approfondire: Nota del 4 maggio 2012.
Leggi anche: Regolamento di prevenzione incendi, FAQ sul sito VV.F.