ROMA – In ottemperanza all’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che recepisce quanto disposto dall’art. 9 della L. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, tutte le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 100 dipendenti sono tenute a redigere e inviare il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
Il rapporto, redatto su apposito modulo, deve essere inviato entro il 30 aprile sia alle RSU, che alle Consigliere regionali di parità presso le Direzioni regionali del lavoro, competenti la sede legale dell’azienda e le sedi delle eventuali unità produttive con più di 100 dipendenti.
Il rapporto deve essere compilato ogni due anni e contiene informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, altri fenomeni di mobilità, licenziamenti, prepensionamenti, pensionamenti e retribuzione effettivamente corrisposta. Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile. I dati da trasmettere entro la scadenza del 30 aprile sono relativi al biennio 2010-2011.
La disposizione ha lo scopo di raccogliere informazioni distinte per genere al fine di monitorare le situazioni aziendali e fornire dati su cui progettare interventi di sostegno alle pari opportunità.
Una accurata compilazione del rapporto può rendere evidenti i fenomeni di segregazione
orizzontale e verticale, di sottoinquadramento del lavoro femminile e mettere in luce le ragioni di differenti progressi di carriera tra i due sessi, di minore retribuzione percepita dalle donne o di trattamento maggiormente lesivo in caso di crisi occupazionale.
Per una corretta e standardizzata acquisizione dei dati è stato predisposto un modulo per la redazione del rapporto, allegato al Decreto del Ministero del Lavoro del 17.7.1996 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.1996). Il modulo di compilazione del rapporto è reperibile presso le Consigliere regionali di Parità e online nei siti delle Direzioni regionali del lavoro e del ministero del Lavoro.
In caso di mancata trasmissione del rapporto, la Direzione regionale del lavoro su segnalazione della Consigliera di Pari opportunità inviterà l’azienda inadempiente a provvedere entro 60 giorni. Se l’azienda non provvederà entro il termine fissato sarà sottoposta a sanzione amministrativa. L’inottemperanza può anche determinare la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall´azienda.
Il rapporto può essere redatto in forma cartacea e inviato tramite raccomandata o compilato e trasmesso per via telematica secondo le indicazioni rese disponibili presso i siti di ogni Direzione regionale del lavoro.
Per approfondire:
Esempi di moduli e modalità pubblicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sito dell’ufficio della Consigliera nazionale di parità e i contatti di tutte le Consigliere regionali.