ROMA – Buoni lavoro. Pubblicato da Inps il 28 novembre 2017 il messaggio n.4752 riguardante la gestione dei voucher fino al 31 dicembre 2017. Rimborsi, consuntivo, procedura telematica.
L’uso dei vocuher per il lavoro accessorio è stato abolito dal Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito in Legge 20 aprile 2017, n. 49 che ha istituito il periodo transitorio di validità dei buoni con scadenza il 31 dicembre 2017. Il decreto n. 25/2017 ha stabilito nella stessa data del 17 marzo il limite definitivo temporale per l’acquisto delle prestazioni. Da qui l’uso dei voucher acquistati entro la scadenza citata consentito in via transitoria solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2017.
Inps pertanto ricorda che: le prestazioni inserite erroneamente per periodi successivi al 1° gennaio 2018 verranno cancellate d’ufficio senza comunicazione al committente. Ciò anche se dovessero avere inizio nel 2017. “Prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018″.
La prestazioni con procedura telematica dovranno essere consuntivate entro il 15 gennaio 2018. I rimborsi per le prestazioni versate entro il 17 marzo e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2017 dovranno essere richiesti entro il 31 marzo 2018.
Inps comunica infine che le indicazioni per i voucher baby sitting saranno oggetto di un secondo messaggio.
Info: Inps istruzioni buoni lavoro periodo transitorio
Leggi
Inps rimborso voucher successivi al 17 marzo 2017