ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile e in vigore dal prossimo 5 maggio 2012 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 , n. 43 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Con il provvedimento l’Italia disciplina le modalità di attuazione del Regolamento comunitario 842/2006 sui gas fluorurati. Nello specifico il decreto disciplina in merito a:
- individuazione delle autorità competenti;
- procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;
- procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;
- rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese;
- acquisizione dei dati sulle emissioni;
- registri;
- etichettatura delle apparecchiature.
Importante novità è l’istituzione del Registro Nazionale. Il regolamento europeo stabilisce infatti che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il ricupero dei gas fluorurati a effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio. Prevista inoltre anche la certificazione e un esame per chi opera in questi segmenti di attività.
Il Registro Nazionale, sarà gestito, per via telematica, dalle Camere di Commercio dei capoluoghi di regioni e province autonome e composto dalle seguenti sezioni:
- “Sezione degli organismi di certificazione;
- sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio;
- sezione delle persone e delle imprese certificate;
- sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato;
- sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni;
- sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato”.
L’iscrizione al Registro Nazionale per persone e imprese soggette all’obbligo dovrà avvenire, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale, e unitamente alle procedure di presentazione delle istanze.
Per approfondire: Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 , n. 43 (Sito comune di Jesi).