ROMA – Entrerà in vigore il prossimo 18 febbraio 2012, il DPR n. 227 del 19 ottobre 2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Finalità del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2012 è rendere più semplici e snelli gli adempimenti burocratici per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese così come definite all’articolo 2 del decreto del ministero delle Attività produttive in data 18 aprile 2005, cui si applica il presente regolamento.
Si ricorda che le imprese attestano l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il regolamento si compone di 6 articoli. Gli articoli 2 e 3 riguardano le “Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue” e, nel dettaglio, l’art. 2 riporta i criteri per i quali gli scarichi di alcune PMI possono essere assimilati alle acque reflue domestiche, e l’art. 3 illustra le modalità di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. In caso di condizioni immutate in quantità e qualità degli scarichi, l’art 3 prevede che le imprese per il rinnovo possano avvalersi della presentazione di una semplice autocertificazione.
“Semplificazione della documentazione di impatto acustico” è l’oggetto dell’art. 4. Si stabiliscono qui
- Le attività che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione;
- la possibilità di presentare autocertificazione per tutte quelle attività che rispettino le emissioni acustiche previste da regolamento comunale o dai limiti fissati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997;
- l’obbligo di presentare la apposita documentazione per tutte le attività che superano i limiti prefissati.
Intervenendo sempre con la finalità di facilitare e snellire l’espletamento burocratico delle pratiche, nell’art. 5 il decreto si occupa di disposizioni attuative e stabilisce che tutte le domande debbano essere inviate, unicamente per via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, utilizzando modello unificato e semplificato appositamente predisposto. Infine l’articolo 6 è relativo alle attività di monitoraggio.