ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Milleproroghe”. Il testo di legge è sulla G.U. n.48 del 27 febbraio 2012. Vediamo alcuni dettagli del decreto che crediamo possano interessare i nostri lettori.
“Legge 24 febbraio 2012, n. 14. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. (12G0031) (GU n. 48 del 27-2-2012 – Suppl. Ordinario n.36)”.
SISTRI: Viene prorogata l’entrata in vigore del sistema di tracciabilità di rifiuti. La nuova scadenza è prevista per il 30 giugno 2012. Contestualmente viene prorogato l’obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che trattano e trasportano rifiuti pericolosi occasionalmente e saltuariamente. Nuova scadenza è il 2 luglio 2012. (Art. 13 “Proroga di termini in materia ambientale”, commi 3 e 4).
Rifiuti: Prorogata al 31 dicembre 2012 la scadenza per il conferimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con PCI superiore alle 13.000 kj/kg. (Art. 13 “Proroga di termini in materia ambientale”, comma 6 ). ( Leggi anche “Milleproroghe, posticipato SISTRI ad aprile 2012” ).
Edifici rurali: è il 30 giugno 2012 la nuova scadenza per la presentazione delle richieste di riconoscimento di edifici rurali, per l’inserimento quindi degli stessi edifici nella sezione catastale dedicata. (Art. 29 “Proroghe ditermini in materia fiscale”, comma 8).
Prevenzione incendi strutture alberghiere: ulteriore proroga di due anni per l’adeguamento di strutture ricettive con più di 25 posti letto alle disposizioni di prevenzione antincendio.
“Il termineindicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nuovo termine dovrebbe essere quindi il 31 dicembre 2013, data l’ultima proroga in vigore tramite decreto 25 marzo 2011 fissata al 31 dicembre 2011. ( Il decreto di riferimento del 25 marzo 2011 ).
Comuni e edilizia: prorogato al 31 marzo 2013 il limite entro il quale comuni con meno di 5 mila abitanti dovranno affidare la gestione di opere e servizi a un’unica centrale di committenza. ( Art. 29 “Proroghe di termini in materia fiscale”, comma 11, ter ).
Info:
Legge 24 febbraio 2012, n. 14 (testo conversione)
Testi della legge (testo coordinato del decreto legge)