Pubblicati da Inps con messaggio n.1714 del 20 aprile 2022 nuovi chiarimenti sull’Assegno unico e universale per i figli a carico in vigore dal 1° marzo 2022 per effetto del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (AUU il portale).
Quattro gli aspetti trattati in questo caso dalla circolare: maggiorazione genitori lavoratori, nuclei numerosi, genitori separati, figli maggiorenni. Aspetti complementari di quanto già esplicato da Inps con le circolari n. 4748/2021 e n. 23/2022.
Per quanto riguarda la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori l’Istituto chiarisce che verranno rilevati anche gli importi NASPI e DIS-COLL a patto che questa condizione sia esistente al momento della domanda e prevalente nel corso dell’anno. Rilevato anche il reddito da lavoro all’estero e residenza fiscale in Italia. La maggiore riguarda anche lavoratori agricoli autonomi, ed è riconosciuta a braccianti e stagionali “in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale”. Non può essere ovviamente richiesta nei nuclei composti da un solo genitore.
Nuclei numerosi: in caso di di nucleo con genitori diversi la maggiorazione spetta per i componenti in rapporto di genitorialità; considerati a carico tutti i figli Isee anche quelli che non hanno più diritto ad AUU.
Genitori separati: assegno erogato a un genitore se questi ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo e se un genitore è unico beneficiario dei contributi pubblici per sentenza. Il richiedente deve indicare o modificare la domande indicando il 100% degli assegni; in fase di domanda non viene richiesta in via preliminare alcuna documentazione, cosa possibile in seguito, possibile anche richiesta di riesame della ripartizione.
Maggiorenni: per quanto riguarda i figli fino ai 21 anni con reddito di 8mila euro Inps ricorda che “sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili”. Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con i genitori, fa parte del nucleo in cui “viene attratto”; con 26 anni e non coniugato fa parte del nucleo da lui stesso scelto.
In caso di maggiore età conseguita dopo la domanda di Assegno, il figlio potrà avere la facoltà di presentare domanda propria, altrimenti la domanda esistente verrà posta in stato “Evidenza” al cittadino per le integrazioni, possibili fino al 28 febbraio.