Richiedi un preventivo gratuito

Cittadini stranieri e soggiorno, in vigore l’accordo di integrazione

ROMA – È entrato in vigore il 10 marzo 2012 l’accordo di integrazione previsto dall’articolo 4 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998. Si tratta di un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta e che può in questo modo avviare un reale percorso di integrazione.

In virtù dell’accordo:

  • “lo Stato italiano si impegna a fornire al cittadino straniero la formazione di base e gli  strumenti per acquisire una adeguata conoscenza della lingua e cultura italiana e l’acquisizione dei principi generali della costituzione italiana;
  • il cittadino straniero si impegna a rispettare le regole della società civile, di perseguire il percorso di integrazione e di rispettare i doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione varata dal Governo italiano nel 2007″.

L’accordo si basa su un sistema in virtù del quale a ogni straniero di età superiore ai sedici anni che entra in Italia vengono attribuiti sedici crediti. Questi possono essere ulteriormente acquisiti  con la frequentazione di corsi di lingua italiana, di cultura civica e vita civile in Italia e attraverso lo svolgimento di determinate attività quali percorsi di istruzione e formazione professionale, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione.

Passo successivo sarà la conferma dei crediti attraverso la frequentazione di un corso gratuito di  formazione civica e di informazione presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.  L’accordo prevede che per poter rimanere sul territorio italiano il cittadino straniero entro due anni raggiunga la quota di almeno 30 crediti.

Necessario ricordare che i crediti oltre a poter essere accumulati, potranno essere tolti dalle autorità competenti nel caso in cui il cittadino straniero commetta reati o gravi violazioni della legge.

Il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri e il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione Andrea Riccardi con una direttiva congiunta, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, hanno indicato le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa che riguarda l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo di integrazione si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Per favorire la piena consapevolezza di ogni cittadino straniero che sottoscriverà l’accordo, il ministero dell’interno ha reso disponibili online una brochure informativa, il modello e il testo dell’accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini immigrati.

Per approfondire: Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo