ROMA – In caso di incendio nei luoghi di lavoro le vie di emergenza devono essere attrezzate con maniglie antipanico, per garantire la salvezza verso l’esterno. Si tratta di speciali maniglie che si azionano con il semplice “contatto e spinta” e basta anche il semplice peso del corpo per aprire una porta.
Da oggi entrano in vigore le nuove regole stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno 3 noembre 2004, che impone la sostituizione dei “dispositivi di apertura delel vie di esodo non marcati CE” (chiamati maniglioni antipanico). Infatti il decreto ministeriale prevedeva un periodo transitorio di 6 anni, che scade proprio il 16 febbraio 2011. Quindi le aziende, gli enti pubblici e privati, le scuole, i centri commerciali devono provvedere alla loro sostituzione. In generale, le attività che sono obbligate a installare i nuovi maniglioni antipanico conforni alla UNI EN 179 sono specificate dal legislatore all’interno del decreto ministeriale, articoli 1 e 3. Vediamo.
Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.