Pubblicato da Inps il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con indicazioni in merito all’esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 fruito dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal computo dei sessanta giorni previsti dall’articolo 24 comma 2 dello stesso decreto, immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Le indicazioni riportate nel messaggio derivano da quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2018 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 24 comma 2 e di conseguenza anche l’esclusione in oggetto.
Premesso ciò, Inps segnala come i periodi di congedo straordinario citati e fruiti dalle lavoratrici gestanti debbano essere esclusi dai sessanta giorni. Fruiti per assistenza al coniuge convivente o al figlio e ai sensi della Legge n. 76/2016 articolo 1 comma 20 anche all’unito civilmente.
Le disposizioni in esame potranno essere applicate da Inps su richiesta degli interessati e potranno riguardare anche gli eventi precedenti la sentenza, non prescritti o passati i giudicato.
Info: Inps messaggio n.4074 del 2 novembre 2018