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Rifiuti, codici da utilizzare per l’iscrizione alle categorie 1, 4 e 5

ROMA – Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali presso il ministero dell’Ambiente con la circolare n. 95 del 25 gennaio 2012 ha emanato direttive in merito all’utilizzazione dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti.

In merito all’iscrizione nella “Categoria 1”, che è quella relativa ai rifiuti urbani e assimilati, potranno essere utilizzati i codici dell’elenco europeo dei rifiuti non identificati, ma comunque di provenienza urbana, così come elencati anche al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” .

L’elenco succitato comprende ad esempio imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, frazione organica umida, vernici ed inchiostri, toner per stampa, detergenti contenenti sostanze pericolose, e altri.

Nelle pratiche di iscrizione le sezioni regionali dovranno riportare l’annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”.

Sempre ai fini dell’iscrizione in “Categoria 1” per identificare le siringhe usate giacenti in strada, nei parchi, sul litorale ecc. si dovrà utilizzare il codice “18 01 03” che nell’elenco europeo identifica i rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

In merito alla iscrizione alla “Categoria 4” relativa a “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi” e “Categoria 5” “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” il Comitato nazionale stabilisce che per carta e cartone, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, oli e grassi commestibili, fanghi dello fosse settiche e rifiuti delle pulizie delle fognature debbano esclusivamente essere utilizzati i codici del capitolo 20 dell’elenco europeo.

La circolare in oggetto abroga le circolari prot. 8388 del 22 dicembre 1999 e prot. N. 7665 del 15 dicembre 2000.

Per approfondire: Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali – circolare n. 95 del 25 gennaio  2012 (PDF).

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