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Attivo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente SNPA

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ROMA – Sistema nazionale protezione ambiente. Dal 14 gennaio come previsto dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132 è in attivo il Sistema nazionale protezione ambiente SNPA che riunisce e coordina Ispra, agenzie ambientali regionali e delle Province autonome e che si occuperà dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

Ventidue sono gli enti riuniti nel sistema e le sue funzioni primarie saranno il monitoraggio dell’ambiente e delle fonti di inquinamento, ricerca e supporto scientifico alle attività statali e delle amministrazioni, attività istruttoria, monitoraggio opere infrastrutturali, valutazione comparativa modelli e strutture organizzative, diffusione di dati ambientali.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono attribuite all’Ispra, fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e saranno Regioni e Province autonome a pianificare e finanziare e disciplinare le attività delle agenzie per la protezione dell’ambiente, “persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile”. Tali attività dovranno rispettare il programma triennale predisposto da Ispra e dal Consiglio del Sistema nazionale e sarà finalizzato al raggiungimento dei LEPTA.

Questi i LEPTA : “Legge 28 giugno 2016, n. 132  Art. 9  Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. 

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 3 che il Sistema nazionale e’ tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
2. I LEPTA, nell’intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l’adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall’annuario dei dati ambientali,
redatto dall’ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
5. Nella pianificazione delle proprie attivita’, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA”.

Oggi 16 gennaio si terrà la prima riunione del primo Consiglio del Sistema Nazionale.

Info: Ispra, nasce il Sistema nazionale protezione ambientale 

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