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Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro

ROMA – Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante controllo. Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme giuridiche enunciate nel D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che esplicita gli obblighi del datore di lavoro. Bisogna scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.
Altresì deve garantire che le attrezzature siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z)
;

Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature.
Come deve essere fatto questo registro? Che informazioni deve contenere? Con quale cadenza deve essere aggiornato?
Prima di tutto il registro deve contenere un elenco delle attrezzature. Ricordiamo che per attrezzature qui si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..) ma anche mezzi (autocisterne, trattori, macchine aziendali..) e processi (di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..).
Ogni attrezzatura dovrebbe essere inserita nell’apposito Archivio delle attrezzature di lavoro, un elenco in cui si possono registrare le attrezzature con un codice e con altre informazioni utili quali data di acquisto, il fabbricante dell’attrezzatura,  la disponibilità di istruzioni o del manuale d’uso e manutenzione, la formazione specifica degli operatori.
Esempio di archivio delle attrezzature può essere una tabella in cui siano previsti i seguenti campi:

  • Codice interno
  • Attrezzatura
  • Matricola/Modello
  • Fabbricante
  • Data di costruzione
  • Manuale d’uso e manutenzione/Istruzioni del fabbricante (se sì indicare dove si trova)
  • Formazione specialistica degli operatori (se sì indicare tramite quale ente è sta erogata)
  • Obbligo di verifica periodica di ASL o Organismo Riconosciuto

L’altra sezione fondamentale del registro è costituita dalle schede di manutenzione delle attrezzature dove il datore di lavoro, o chi per lui deve dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità e registrare gli interventi effettuati sull’attrezzatura (manutenzioni straordinarie, sostituzioni di pezzi, modifiche, etc.).
Di seguito pubblichiamo un esempio di Scheda di manutenzione predisposta dal Servizio di Prevenzione e protezione dell’Università di Bologna.

SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO
Codice interno 01 Descrizione:
Matricola: Modello:
Data intervento * O/S – I/E Periodicità Descrizione intervento Prossimo intervento
AVVERTENZE /ACCORGIMENTI(dedotti da manuale d’uso e manutenzione/istruzione del costruttore)
Responsabili dell’intervento
Responsabile manutenzione:
Addetto manutenzione (o a chi è affidato l’intervento):

Il controllo delle attrezzature implica quindi una attenta attività di programmazione che va dal momento dell’acquisto al momento della sostituzione delle attrezzature.
In ogni fase è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori adoperino attrezzature idonee e sicure.
Riguardo la programmazione degli interventi di manutenzione: quando devono essere fatti?
I controlli alle attrezzature possono raggrupparsi in quattro tipologie:

  • controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera;
  • controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in diversa sede o delle attrezzature di cantiere);
  • controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate);
  • controlli straordinari (devono essere effettuati a  seguiito di eventi eccezionali quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).

Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’ALLEGATO VII del D. Lgs. 81/08

In conclusione tutto ciò che attiene la vita delle attrezzature deve essere documentato dal registro di controllo. Il datore che non provvede alla sua redazione incorre in una sanzione che va dai 2500 ai 6400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.

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