ROMA – La Corte Suprema di Cassazione nelle sue “Principali linee di tendenza della giurisprudenza di legittimità”, nella Sezione II dal titolo Cassazione e Società, sotto la voce Diritti Sociali, dedica uno spazio alla tutela penale del lavoro.
In essa viene definito che in tutte quelle situazioni in cui gli incidenti sul lavoro fossero determinati dalla colpa del lavoratore, esse situazioni non rientrerebbero comunque nei casi fortuiti, quindi casuali. Questa decisione è stata così presa, viene affermato, per garantire la salvaguardia dei lavoratori anche nei casi in cui essi si trovino in eventi di pericolo dovuti a condizioni di stanchezza, malore, imprudenza o inosservanza delle istruzioni.
Viene posta attenzione sull’argomento di casualità e colpa, in particolare facendo riferimento al caso di lavoratore morto per un mesotelioma pleurico, il quale era stato ripetutamente esposto, durante il suo lavoro ferroviario, all’amianto.
Al fine di verificare l’effettiva esistenza del rapporto di casualità tra l’evento e le eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro imputati, viene definito nella IV sezione, che il giudice di merito dovrà valutare se vi sia in merito una solida legge scientifica la quale dimostri che dopo l’inizio del processo carcinogenico, vi sia un reale effetto acceleratore di tale processo, dovuto al prolungamento dell’esposizione.
Nell’eventualità che effettivamente ci sia una correlazione definita scientificamente, il giudice dovrà valutare se sia definita da una legge universale o solo probabilistica in senso statistico. Nell’eventualità in cui fosse vera la seconda ipotesi andrà quindi approfondita l’indagine, valutando se l’effetto acceleratore nel caso specifico del lavoratore in esame, sia dovuto al verificarsi di eventi precisi.
Per quanto riguarda tutte le attività lavorative precedenti l’inizio della patologia, svolte nell’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’inizio della patologia, il giudice dovrà valutare, in base alle conoscenze scientifiche del momento, se vi sia un effettiva correlazione con l’inizio del processo carcinogenico.
La dannosità che comporta l’esposizione all’amianto, con conseguente insorgenza del mesotelioma in particolare nei lavori inerenti il settore ferroviario, è una conoscenza che risale agli anni sessanta. Per cui gli imputati avrebbero potuto essere informati sia direttamente, sia indirettamente tramite soggetti predisposti in materia di igiene e sicurezza.
Quindi nel documento viene evidenziato che “si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa”. Eventuali misure di prevenzione, già note all’epoca in cui avvenne l’esposizione, avrebbero senza dubbio diminuito la probabilità dell’insorgenza della malattia.
Nel documento si fa inoltre riferimento al ruolo che ha il direttore degli Istituti di prevenzione e pena come datore di lavoro, ovvero colui sul quale incombono gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro. “Esso deve assicurare la sicurezza del lavoro che ivi si svolga, sia in luoghi interni che esterni, con riguardo a chiunque vi svolga attività lavorativa, poiché egli assume, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile 1996, la qualifica di datore di lavoro”.
Viene definito che il rispetto della normativa antinfortunistica deve esistere anche all’interno di strutture carcerarie, in cui i lavoratori si trovano in una condizione di maggiore soggezione, in quanto anche detenuti.