URBINO – Pubblicato da Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, il n. 7/2012 de “I Working Papers”, numero a titolo “Datore di lavoro e obbligo di sicurezza” di Chiara Lazzari, ricercatrice t.d. di Diritto del lavoro pressp l’Università di Urbino “Carlo Bo”.
Il nuovo saggio vuole “fornire un contributo allo studio della figura del datore di lavoro, utilizzando come punto di osservazione il microsistema della salute e sicurezza sul lavoro, in quanto recentemente oggetto di importanti novità legislative. In particolare, si è inteso verificare se, e in che termini, la configurazione dell’obbligo di sicurezza, e la connessa specificità della disciplina dettata in materia, si rifletta sulle categorie fondanti del diritto del lavoro, con specifico riferimento all’individuazione della figura datoriale ed ai poteri dalla stessa esercitati”.
Il saggio muove quindi dall’analisi delle definizioni di “datore di lavoro” a livello di codice civile e di normativa della sicurezza, rilevando alcune criticità nella esatta identificazione di questa figura che è sempre “più difficilmente identificabile a causa della frammentazione indotta dai concomitanti processi di decentramento produttivo, con conseguente “disarticolazione della (sua) figura economica e giuridica”.
Viene passata in rassegna la definizione di datore di lavoro che appare all’art. 3, lett. b, dir. n. 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi del quale, “ai fini della presente direttiva”, per datore di lavoro si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa e/o dello stabilimento”.
La normativa comunitaria, e, recependola, anche il legislatore nazionale, utilizza quindi un canone funzionalistico che non fa capo solo alla titolarità dell’impresa ma fa esplicito riferimento anche a “colui che ha organizzato il processo di lavoro ed i rischi presenti in esso, conoscibili solo da chi di quell’organizzazione risulta responsabile ed eliminabili solo da chi disponga dei poteri decisionali e di spesa necessari a tale scopo”.
Venendo quindi alla normativa italiana, secondo l’art. 2, comma 1, lett. b, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro (privato) è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Accettando quindi che la qualifica di datore di lavoro attenga anche a chi abbia “la responsabilità – connessa all’esercizio di poteri decisionali e di spesa – della singola unità produttiva”, il legislatore ammette una potenziale “diffusione del debito di sicurezza” fra una pluralità di datori di lavoro “sostanziali”.
Partendo da queste basiil saggio articola quindi una riflessione sui livelli di responsabilità all’interno dell’azienda, sui concetti di multidatorialità e codatorialità , sull’importanza del concetto di organizzazione nella normativa e per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Per approfondire: Datore di lavoro e obbligo di sicurezza (PDF).
I Working Papers di Olympus numeri 1,2,3,4,5, 6: “Disciplina stress lavoro correlato, limiti e criticità”, W.P. Olympus 6.