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Obbligo notifica sostanze Svhc, su Reach Gov.it brochure in italiano

ROMA – Notifica di sostanze estremamente preoccupanti (Svhc) contenute in articoli. Segnalata dal portale Reach Gov la pubblicazione in italiano di una brochure Echa che fornisce informazioni riguardo l’obbligo giuridico di notifica per gli importatori e i produttori di articoli all’interno dell’Ue.

Ai sensi del regolamento Reach chiunque produca o importi (ad esempio mobili, prodotti per la costruzione o capi di abbigliamento), deve notificare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche se gli articoli prodotti o importati contengano una sostanza Svhc, (Sostanza estremamente preoccupante), che a causa della sua estrema pericolosità per l’ambiente e/o la salute umana è registrata nell’apposito elenco UE delle sostanze candidate Svhc.

Quantità e concentrazione. L’obbligo di notifica interviene a condizione che la sostanza Svhc sia contenuta negli articoli prodotti o importati con una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/ peso) e che sia presente negli articoli importati o prodotti per una quantità superiore a una tonnellata all’anno per produttore/importatore.

 Per adempiere l’obbligo produttori e importatori devono prima di tutto capire se i loro articoli contengano o meno sostanze Svhc e per la maggioranza dei casi l’informazione su tale presenza deve essere fornita dagli altri attori della catena di approvvigionamento. 

A seguire il produttore o importatore dovrà quindi provvedere a determinare la concentrazione di tale sostanza nei propri articoli in modo da verificare se raggiunge o meno la soglia dell’0,1% che determina l’obbligo di notifica. Da notare che se l’articolo importato contiene più componenti la concentrazione va considerata in relazione all’articolo intero.

Un importatore o produttore di automobili dovrà valutare la concentrazione di tale sostanza mettendo in relazione il peso di sostanza utilizzata in ogni veicolo con il peso del veicolo intero. Se invece l’importazione riguarda un unico componente dell’automobile, la concentrazione dovrà essere determinata mettendo in relazione peso della sostanza impiegata e peso dello specifico componente.

Esenzioni. Sono due l’eventualità per cui le imprese possono essere esentate dall’obbligo di notifica:

  • se in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento dell’articolo, è possibile  escludere l’esposizione delle persone e dell’ambiente;
  • se la sostanza è già stata registrata per quell’uso specifico.

Da notare tuttavia che documentare rigorosamente l’esclusione dell’esposizione o verificare la precedente registrazione della sostanza sono operazioni che possono provocare un dispendio di energie e risorse superiori alla normale prassi di notifica.

Quando e come notificare. La presenza o utilizzo di una sostanza Svhc deve essere notificata dall’importatore o produttore entro un periodo massimo di 6 mesi dall’inclusione di tale sostanza nell’elenco Ue delle  sostanze candidate. Di norma l’aggiornamento dell’elenco avviene nei mesi di giugno e di dicembre.

Viene inoltre consigliato di aggiornare la notifica nel caso sia intervenuto qualche cambiamento nel suo utilizzo (quale ad esempio la fascia di tonnellaggio o l’uso specifico)
La notifica può essere presentata tramite modulo web o tramite Reach-it utilizzando il software Iuclid.

Per approfondire: Brochure notifica Svhc.

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