HELSINKI – È entrato in vigore il 25 aprile 2014 il Regolamento 334/2014 che apporta alcune modifiche al regolamento BPR sui prodotti biocidi.
Le modifiche introdotte sono:
- “una nuova definizione del concetto di famiglie di prodotti biocidi che permette di includere nella stessa famiglia le varianti di prodotto che hanno simili livelli di rischio e di efficacia;
- il 1° settembre 2016 come termine del periodo transitorio concesso per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti che contengono sostanze attive sottoposte ad approvazione;
- nuove voci fornitore di sostanza e fornitore di prodotti per l’inclusione nella lista delle sostanze attive prevista dall’art. 95;
- in aggiunta ai dati tossicologici ed ecotossicologici, già previsti dal regolamento, si estende l’obbligo di condividere i dati relativi agli studi di destino e di comportamento nell’ambiente per le sostanze attive soggette a programmi di revisione;
- istituiti periodi di protezione dei dati per i prodotti che possono avvalersi di autorizzazione semplificata;
- ampliato il ruolo del segretariato dell’Echa per fornire supporto e assistenza agli Stati membri per quanto riguarda attività di controllo e di esecuzione”.
Le aziende sono invitate a prendere atto delle nuove disposizioni e a rispettarle.
Per approfondire: new Bpr emendaments.