ROMA – Interpretazione degli articoli 7 e 33 del Regolamento Reach. Il 10 settembre 2015 la Corte suprema di giustizia europea ha emesso una sentenza riguardante le sostanze estremamente preoccupanti SVHC, la presenza di tali sostanze negli articoli composti e il relativo obbligo di notifica qualora la quantità superi lo 0,1%.
Si tratta di una sentenza importante, per la quale hanno pubblicato delle note sia l’Echa ovviamente che l’Helpdesk Reach del nostro Ministero dello Sviluppo Economico, che rivede l’interpretazione del Regolamento Reach e gli obblighi derivanti dall’articolo 59 sull’identificazione delle sostanze indicate dall’articolo 57 da includere quindi nell’allegato XIV.
La sentenza
Derivante da una controversia francese nata tra le Fedération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) e il Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, la sentenza in questione ha stabilito che:
“L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) […] deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce, e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo.
L’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.”
Echa sul proprio sito ne ha fornito questa parafrasi: gli obblighi relativi agli articoli 7 paragrafo 2 e 33 del Regolamento Reach si applicano “anche agli articoli che sono presenti in prodotti complessi (cioè prodotti composti di diversi articoli) finché questi articoli mantengono una forma, una superficie o un disegno o finché non diventano rifiuti”.
Guida Echa aggiornamento
Per assorbire tale interpretazione nei testi sulle attuali disposizioni di legge europee e al fine di offrire agli utenti le indicazioni corrette e necessarie Echa ha annunciato un prossimo aggiornamento della propria Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli che rientra nella sezione del sito dall’Agenzia riservata agli Orientamenti riguardanti il regolamento Reach.
Pubblicata nel 2011 (e riporta già ora in prima pagina l’annuncio di un imminente aggiornamento dovuto alla sentenza del 10 settembre 2015), ha l’intento di aiutare i “produttori e gli importatori di articoli a capire se hanno degli obblighi imposti da Reach, in particolare in relazione alla registrazione e alla notifica di cui all’Articolo 7, e in relazione alle comunicazioni nella catena d’approvvigionamento di articoli di cui all’Articolo 33″. Sul sito Echa al link appena segnalato, se ne può consultare sia la versione integrale che la versione in pillole.
Info:
Helpdesk Reach sulla sentenza del 10 settembre 2015
Echa sulla sentenza del 10 settembre 2015