ROMA – Presentiamo oggi un approfondimento riguardante la bozza del nuovo “Accordo Stato – Regioni” di prossima pubblicazione, inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro.
( Gli accordi sono stati approvati il 21 dicembre 2011 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012: “Formazione lavoratori e datore di lavoro RSPP, accordi Stato Regioni in G.U“).
Titolo del testo che ricordiamo ancora essere attualmente in fase provvisoria ma che sta per essere diramato in una forma sostanzialmente identica a quella a noi pervenuta è: “Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni”.
L’accordo arriverà a disciplinare, modificare i “contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito DL SPP)”. Base normativa e riferimento di tale prossimo provvedimento l’articolo 34 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08, nei suoi commi 2 e 3. Un articolo che in questo modo e nelle parti segnalate si esprime:
“Art. 34. (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi). “Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente”.
“Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
L’accordo di cui stiamo parlando verrà a innestarsi proprio su quanto indicato in coda al comma 2, portando indicazioni complete e definitive riguardanti i seguenti temi e capitoli:
- Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
- requisiti dei docenti;
- organizzazione dei corsi;
- metodologia di insegnamento e apprendimento;
- articolazione del percorso formativo;
- valutazione e certificazione;
- aggiornamento;
- diffusione delle prassi;
- crediti formativi;
- adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività;
- disposizioni transitorie;
- aggiornamento dell’accordo;
- proposta d’accordo lavoratori, preposti e dirigenti;
- requisiti dei docenti;
- organizzazione della formazione;
- metodologia di insegnamento/apprendimento;
- articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08;
- formazione particolare aggiuntiva per il preposto;
- formazione dei dirigenti;
- attestati;
- crediti formativi;
- aggiornamento;
- disposizioni transitorie;
- riconoscimento della formazione pregressa;
- aggiornamento dell’accordo.
Bozza accordo stato regioni formazione sicurezza lavoro, punti chiave
Analizzando in anticipo i probabili punti chiave contenuti nella bozza d’accordo, risultano essere ovviamente molti i temi di cui parlare e per i quali cercheremo di offrire una sintesi si spesa esaustiva.
Innanzitutto vengono definiti i soggetti formatori nel sistema di accreditamento: “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;”
E successivamente i requisiti dei docenti: “In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo indicato al punto 5, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”.
Un passaggio che indica sia la fotografia attuale dello stato dei formatori della sicurezza, e che apre il futuro a una prossima “normazione”, nella quale verranno definiti a chiare lettere profilo, struttura e ruolo del formatore.
Si passa poi all’organizzazione dei corsi e a alla metodologia di insegnamento e apprendimento. Aspetti per i quali sarà necessario:
“a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE)”.
I moduli citati si riferiscono all’articolazione totale del percorso formativo, articolato in moduli associati ai tre differenti livelli di rischio, indicati da ATECO. Suddivisi in tali parametri e ore necessarie per la formazione: rischio basso (16 ore), rischio medio (32 ore), rischio alto (48 ore).
Quattro i totale i moduli formativi che devono essere completati in parti o nella totalità a seconda che si sia in aziende catalogate con rischio basso, medio, alto: (1 NORMATIVO, 2 GESTIONALE, 3 TECNICO, 4 RELAZIONALE). Per i citati modulo 1 e 2 citati si prevede:
“MODULO 1. NORMATIVO – giuridico:
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
• il sistema istituzionale della prevenzione;
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
• sistema di qualificazione delle imprese”.
“MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza:
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
Il documento continua poi con la valutazione e la certificazione, modalità di verifica e consegna da parte degli accreditati e prosegue con gli obblighi di aggiornamento, che sappiamo come siano complementari e obbligatori quanto la formazione iniziale.
Anche l’aggiornamento ha i suoi tre livelli di rischio (Basso 8 ore, medio 12 ore, alto 16 ore) e anche qui “al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:
• Utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato 1;
• possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo”.
Proposta accordo formazione lavoratori preposti dirigenti
Conseguente e inclusa nella bozza di accordo è una seconda proposta, derivata dalla matrice di cui stiamo parlando e che viene titolata “Proposta d’accordo lavoratori, preposti e dirigenti”. “Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni”.
La proposta disciplinerà “ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08” . Esclusi oer ora i lavoratori stagionali.
Questo il passaggio dell’articolo 37 del Testo unico a cui si richiama il documento:
“Art. 37. (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) – La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Così si esprime in apertura la bozza di accordo: “In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti – internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare dipossedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi individuati nel presente accordo, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
La proposta di accordo definisce i requisiti dei docenti e l’organizzazione della formazione:
a) Soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
E ancora: “Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
“Anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l’efficacia e la funzionalità dell’espletamento del percorso formativo e consideratal’attitudine dei sistemi informatici a favorire l’apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning”.
“A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• “La formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo* ;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.
Il testo prosegue poi con lo svisceramento degli obblighi previsti per i differenti soggetti a cui la formazione è destinata eper i quali vengono indicati moduli formativi, e obblighi derivanti dai vari gradi di rischio sempre espressi dal documento ATECO.
Obblighi per soggetti indicati dall’articolo 21 del Testo Unico ovvero, componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi ( 8 ore basso, 12 ore medio, 16 ore alto); per il preposto (durata minima 8 ore); per i dirigenti per i quali viene introdotto un nuovo e rivisto programma formativo suddiviso in quattro moduli (Giuridico normativo, gestione e organizzazione – nel quale si parla anche di sistemi di gestione e decreto 231; individuazione e valutazione rischi – anche stress lavoro correlato; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori”.
“La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo”.
*L’aggiornamento viene invece in questo modo programmato: “Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale”.