Nel totale della discussione politica sulla manovra finanziaria contenuta nel Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011, interessa in modo specifico al lettore, anche per i riflessi che esso assume in materia di sicurezza sul lavoro, il testo dell’Art. 12 del decreto legge, riguardante il caporalato. Un articolo qui riprodotto integralmente:
“1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
L’art. 12, che ormai passa come misure “contro il reato di caporalato”, punisce come aggravante specifica (con l’aumento della pena da un terzo alla metà):
a) La circostanza che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
c) che con l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, si siano esposti i lavoratori intermediati, a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
La condanna per il reato di caporalato comporta anche pene accessorie che possono consistere nell’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici e dell’Unione europea, all’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, al divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione.