ROMA – Disabilità e lavoro. Continuiamo oggi a presentare la lunga serie di schede a tema pubblicata da Inail. Dopo aver parlato del documento dedicato alla gestione delle emergenze, oggi parliamo dei diritti esigibili.
Ancora una volta due fact sheet. Il primo degli argomenti trattati è il collocamento mirato. Si parte dalla Legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro per i disabili, con un’analisi del diritto per i chi è affetto da malattie disabilitanti di usufruire dell’istituto del collocamento mirato e cioè di “…quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.
La norma individua sia i soggetti beneficiari di collocamento mirato sia i soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità, anche in relazione alle dimensioni dell’azienda.
Beneficiari del collocamento mirato, sono: disabili in età lavorativa con invalidità > 45%; invalidi di guerra o per servizio; invalidi del lavoro con invalidità > 33%; persone non vedenti, sorde o mute; la cui condizione di disabilità deve essere certificata dalla Commissione di accertamento di cui all’art. 4 della L. 104/1992, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000.
L’attività della Commissione è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione di una diagnosi funzionale e di un profilo socio-lavorativo.
Permessi retribuiti. La seconda scheda passa a questo argomento e ancora quindi alla Legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Viene descritta la definizione di persona con handicap, con “handicap grave”, e vengono illustrate le diverse casistiche e tipologie di beneficio.
Tre le tipologie ammesse:
- “alle persone in situazione di handicap grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- a genitori, lavoratori dipendenti, di figli in situazione di handicap grave con età inferiore a 3 anni spetta il prolungamento dell’astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado(genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti, suocero, nuora, genero, cognati) che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona in situazione di handicap grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I 3 giorni di per-messo mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di 3 anni in situa-zione di disabilità grave”.
Precondizione necessarie in tutti e tre i casi è che all’assistito sia riconosciuto lo status di handicap grave da parte dell’apposita Commissione istituita presso l’Azienda Asl competente integrata con un medico Inps.
La scheda fornisce in ultimo guide e indicazioni sull’iter da seguire per ottenere tale riconoscimento e l’attribuzione dei permessi retribuiti.
Per approfondire: Disabilità e lavoro – I diritti esigibili parte I parte II.