ROMA – Pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11-1-2012, gli accordi sanciti il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP.
Di seguito riportiamo i testi pubblicati dell’Accordo e i link alle relative pagine in Gazzetta Ufficiale.
Accordo formazione sicurezza lavoratori
1) “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08.
L’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi’ come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
Questi in sintesi i punti centrali dell’Accordo Stato Regioni:
- Requisiti dei docenti;
- organizzazione della formazione;
- metodologia di insegnamento e apprendimento;
- articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21 del comma 1 del D.lgs n.81/08;
- formazioen particolare e aggiuntiva per il preposto;
- formazione dei dirigenti;
- attestati;
- crediti formativi;
- aggiornamento;
- disposizioni transitorie;
- riconoscimento della formazione pregressa;
- aggiornamento dell’accordo;
- allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- schede rischio basso, medio, alto”.
Per approfondire: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
Accordo formazione sicurezza lavoro datori Rspp
2) “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR)
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I.
Precisazione: il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all’art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08″.
Questi i punti centrali dell’Accordo Stato Regioni per la Formazione:
- Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
- requisiti dei docenti;
- organizzazioni dei corsi: metodologia di insegnamento e apprendimento;
- articolazione del percorso formativo;
- valutazione e certificazione: aggiornamento;
- diffusione delle prassi;
- crediti formativi;
- adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizion di nuova attività;
- disposizioni transitorie;
- aggiornamento dell’accordo;
- allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- Schede di rischio basso, medio, alto.
Per approfondire: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).
Articoli precedenti: Formazione sicurezza, RSPP datore di lavoro e SINP, atti Conferenza Regioni.