PIACENZA – Nei giorni scorsi si è svolto presso la Sala “G.Bertonazzi” al Palazzo dell’Agricoltura di Piacenza, un seminario informativo riservato ai dirigenti delle cooperative di lavoro e sociali aderenti a Confcooperative e Legacoop. Dall’incontro è scaturito un importante momento di riflessione sulla necessità di applicare sempre e con rigore la normativa sulla sicurezza. La riunione, cui hanno partecipato oltre sessanta persone, era stata concordata tra l’Azienda Usl e le due centrali cooperative della Provincia di Piacenza.
L’Asl di Piacenza ha inviato due esperti per presentare e analizzare i temi collegati agli specifici obblighi legislativi derivati dal decreto legislativo 81/2008: il direttore del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dott. Giovanni Lombardi, e Giuseppe Sergi, responsabile dell’Unità Operativa Medicina del Lavoro, cui Quotidiano Sicurezza ha posto alcune domande.
Qual’era lo scopo dell’incontro?
In quella occasione sono state invitate tutte le Cooperative Sociali presenti sul territorio Piacentino per illustrare le iniziative del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro per il controllo del rispetto delle normative di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra l’altro sono stati presentati alcuni strumenti utilizzati dal Servizio, tra cui la check list predisposta in Regione Emilia Romagna per la verifica della formazione in azienda e quella predisposta per la verifica del rispetto della tutela delle lavoratrici madri e in gravidanza.
Quali sono gli specifici obblighi legislativi in materia di sicurezza sul lavoro per le cooperative di lavoro e sociali?
Gli obblighi legislativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, per le cooperative di lavoro e sociali sono esattamente uguali a quelle di qualsiasi altra azienda in attesa che esca il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs.81/08.
Quali gli obblighi formativi?
Gli obblighi formativi, che sono tutti a carico del Datore di Lavoro, riguardano Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alle emergenze (Incendio e Primo Soccorso), Preposti, Dirigenti, Lavoratori ( tra cui neo-assunti, cambio mansione, stranieri, studenti/lavoratori, lavoratori atipici, ecc.).
Quali le figure specifiche che sono deputate alla prevenzione?
Tutte le figure sopra elencate devono essere formate alla sicurezza ed in quanto tali devono fare propria la consapevolezza di attuare la prevenzione in qualsiasi forma e livello gerarchico.
Sono quindi state presentate due check-list che il servizio sanitario regionale ha predisposto come modelli da compilare da parte di chi opera le ispezioni.
La check list relativa alla tutela della lavoratrici in gravidanza pone al datore di lavoro domande che riguardano la valutazione dei rischi in gravidanza e nel periodo dell’allattamento, eventuali misure di protezioni adottate, ed eventuali cambiamenti di mansione che si sono resi necessari.
La check list di controllo delle attività di formazione passa in rassegna tutte le figure che necessitano di formazione in azienda, dal semplice lavoratore, al RSPP, al RLS, chiedendo al datore di lavoro di dichiarare modalità della formazione erogata. Anche la formazione destinata alla prevenzione di rischi specifici quali quelli relativi a specifiche attrezzature, ad agenti chimici e fisici ecc. viene presa in considerazione.