ROMA – La Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010, emanata dal Ministero del Lavoro, ha lo scopo di fare chiarezza e di dare maggiori indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che viene rilasciato da Inail, Inps e Casse Edili. Si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni recependo le disposizioni risultanti dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
La circolare fornisce indicazioni per quanto riguarda la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici. Sulla base della determinazione citata e della più recente giurisprudenza la durata del DURC è da considerarsi pari a 3 mesi. Relativamente ai contratti pubblici nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ogni procedura, tale documento dunque attesta che la ditta è in regola alla data del rilascio ed ha durata trimestrale.
La circolare prende poi in considerazione altri casi in cui la durata del DURC è da ritenersi più lunga di un mese. La validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Ha validità trimestrale anche il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto per fini diversi ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.
il DURC inoltre ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito così come ha validità trimestrale in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
La validità di tre mesi si applica anche in riferimento a i lavori privati in edilizia per cui può essere utilizzato per l’intero periodo di validità ai fini dell’inizio di più lavori.
Diversamente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007 la validità del DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.