ROMA - Il Testo Unico 81 del 2008 ha accorpato la maggior parte delle normative esistenti sul tema della sicurezza del lavoro, sintetizzando e semplificando le varie direttive.
A distanza di appena un anno, però, il legislatore ha varato un nuovo Decreto – il n° 106 del 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell’agosto scorso.
In realtà si tratta delle Disposizioni integrative e correttive, che rinforzano alcuni concetti del Testo Unico 81 (ad esempio l’obbligo delle aziende di dedicare più attenzione alla prevenzione e formazione sul tema “stress da lavoro correlato”.
Ma vediamo alcuni punti più importanti del nuovo D.lgs. 106/2009
1. Sospensione delle attivita’ (art. 14).
Per combattere il lavoro sommerso, nel caso di impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a 2 anni.
2. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o somministrazione (artt. 26-28)
Sono meglio specificati gli obblighi per le aziende in relazione ai contratto di appalto e subappalto, incluso i vari documenti di valutazione dei rischi
3. Sistema di qualificazione delle imprese: Patente a punti (art. 27)
E’ una novità riferita soprattutto all’edilizia: nasce un sistema di qualificazione degli operatori economici, per verificare la loro idoneità e assicurare vantaggi per la partecipazione ad appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi. Più sicurezza, più punti.
4. Adeguamento del documento di valutazione dei rischi (art. 29)
Viene modificato il comma 3 dell’art. 29 del T.U. 81/09 e si stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il Documento di valutazione dei rischi, tenendo in considerazione le modifiche al processo produttivo e dell’organizzazione produttiva, al fine di tutelate la salute e sicurezza dei lavoratori.
5. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)
Dirigenti e lavoratori devono ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico, effettuata da personale esperto sul luogo di lavoro, oppure presso gli organismi paritetici, scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
6. Misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 88 segg.)
Numerose le modifiche e le integrazioni alla disciplina sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dalla lettera A alla lettera M tutte le novità.
7. Sanzioni
Il D.lgs 106/2009 modifica il capitolo delle sanzioni previste dal Testo Unico 81 ed ora risulta meno oneroso. In particolare le sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro vengono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi di consumo.
Facciamo un esempio: per la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, o in difetto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, originariamente punita con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, la condotta è ora punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Se la violazione coinvolge imprese esposte a particolari rischi (ad esempio quelli biologici) oppure nelle attività edili (Titolo IV) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi (rispetto all’arresto da 6 a 18 mesi).
Ammenda, invece, da 2.000 a 4.000 euro se il datore di lavoro elabora il documento della sicurezza in assenza degli elementi essenziali dell’articolo 28 o senza le modalità di cui al successivo articolo 29. L’ammenda si riduce da 1.000 a 2.000 euro se la violazione riguarda la mancata indicazione dei criteri adottati per elaborare il documento e l’individuazione delle mansioni che espongono a particolari rischi.
Per approfondimenti su internet
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09106dl.htm
Ministero del lavoro
http://www.lavoro.gov.it
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