ROMA – Pubblicata da INAIL, Direzione generale – Direzione centrale rischi – Direzione centrale servizi istituzionali Ex Ipsema, la circolare n. 36 del 16 giugno 2011: Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 4 Misure contro il lavoro sommerso” e art. 33 “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.
Con la presente circolare l’INAIL vuole mettere in risalto alcuni aspetti importanti della nuova normativa in materia di accertamento unico e accessi, evidenziare i mutamenti accorsi nella disciplina della maxisanzione contro il lavoro sommerso, e fornire una serie di rilevanti indicazioni per le questioni di stretta competenza dell’Istituto.
La circolare si articola in due sessioni. Nella prima, “Maxisanzione contro il lavoro sommerso”, vengono ridefiniti l’ambito di applicazione della maxisanzione, i presupposti di individuazione del lavoro sommerso, i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito, le modalità di irrogazione della sanzione ed il relativo regime sanzionatorio.
Viene specificato che il nuovo impianto normativo è valido per le violazioni commesse a partire dal 24 novembre 2010 e che trattandosi di condotta permanente, l’illecito si consuma con la cessazione del comportamento lesivo. E viene ancora indicato come la nuova maxisanzione si applica per il lavoro sommerso iniziato prima del 24 novembre 2010 e proseguito oltre tale data.
Sempre nella prima sezione nello specifico viene definito “presupposto dell’applicazione della maxisanzione, l’impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. È la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego che individua l’impiego di lavoratori in nero e non più le scritture e l’ulteriore documentazione obbligatoria, come stabiliva la precedente formulazione della norma. Viene poi definito l’ambito di applicazione della maxisanzione, la quale è applicata esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Vengono infine regolamentate le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, le prestazioni svolte dai collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, dai coadiuvanti delle imprese commerciali, dai soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria; disciplinata la comunicazione preventiva di assunzione nel settore turistico, i lavoratori del settore marittimo e i lavoratori deceduti/infortunati; specificati i casi in cui vi è un’inapplicabilità della maxisanzione e quelli in cui le violazioni possono essere contestabili; definiti gli organi competenti all’irrogazione della maxisanzione amministrativa.
La seconda sessione fornisce indicazioni in merito a quanto legiferato all’articolo 33 su “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.
Tra i vari punti trattati da tale articolo, importante, il potere di diffida dei funzionari di vigilanza “in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale”. La seconda sezione contiene l’iter procedurale da seguire per il corretto svolgimento degli accertamenti ispettivi, grazie all’introduzione del verbale di primo accesso ispettivo nonché del verbale unico di accertamento e notificazione.
Nello specifico la circolare evidenzia la regolamentazione delle varie fasi dell’accesso ispettivo e fornisce indicazioni in merito al verbale di primo accesso, il quale deve essere obbligatoriamente rilasciato da parte del personale ispettivo al termine delle attività di verifica nel primo accesso.
“Così come previsto dalla norma stessa, tale verbale deve contenere:
- L’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale , utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti”.
Vengono messe in evidenza le importanti novità, introdotte dalla nuova normativa, relative all’istituto della diffida obbligatoria, in particolare:
- Sull’individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento;
- sui termini apposti per la regolarizzazione delle inosservanze contestate e per effettuare il pagamento della relativa sanzione.
Infine vengono messi in evidenza i termini per la contestazione-notificazione del verbale unico, le segnalazioni alla procura della repubblica (articolo 39 Legge n. 183/2010)e le indicazioni relative alla modulistica da utilizzare.
Per approfondire: INAIL – Circolare n. 36 del 16 giugno 2011