ROMA – Pubblicata da Inail la circolare n.2 del 10 gennaio 2018 con indicazioni riguardanti l’addizionale per il Fondo vittime amianto 2017 e la non applicazione dell’addizionale per il triennio 2018-2020 disposta dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 189 (Legge bilancio 2018).
Per il 2017, confermata la platea delle aziende che sono tenute a versarla, l’addizionale che rientra nell’autoliquidazione in scadenza 16 febbraio 2018 è:
- “nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale”.
Triennio 2018-2020
Questo quanto disposto dall’articolo 1, comma 189, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto”.
Disposta l’esenzione, sono stati modificati da Inail i riferimenti nell’autoliquidazione rata 2018, quindi il fascicolo aziendale, nuovi codici ditta Pat e Pan e sono in rielaborazione certificati e conteggi emessi prima del provvedimento.
Info: Inail circolare n.2 10 gennaio 2018