Con circolare n.11 del 24 febbraio 2022 Inail ha riportato informazioni sulla modalità di attuazione e indicazioni operative sull’obbligo di assicurazione per i lavoratori Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in vigore dal 1° gennaio 2022. Per effetto dell’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
La circolare segue quanto definito dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2022 pubblicato il 16 febbraio.
L’obbligo assicurativo riguarda gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e in particolare categorie dei lavoratori indicate dai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS . “In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, l’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”.
I premi assicurativi derivano dalle Tariffe Inail in vigore e quindi dal decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.
Limite minimo retribuzione giornaliera imponibile 2022 è 49,91 euro. Per i soggetti assicuranti non titolari di posizioni assicurative che al 1°gennaio 2022 si avvalgono di lavoratori autonomi denuncia di iscrizione possibile entro il 18 marzo, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione del decreto avvenuta il 16 febbraio.
Questo l’indice della circolare:
- “Soggetti assicurati (Lavoratori indicati nel decreto interministeriale 15 marzo 2005 iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo; Lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività promozionali indicate dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; Lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- Precisazioni sui lavoratori sportivi indicati al n. 23 del decreto interministeriale 15 marzo 2005 sull’adeguamento delle categorie iscritte all’ex Enpals;
- Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo e obblighi di denuncia degli infortuni;
- Premi assicurativi e inquadramento nella gestione tariffaria;
- Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie;
- Adempimenti dei soggetti assicuranti in sede di prima applicazione;
- Scambio dati Inps Inail e controlli;
- Prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.