ROMA – Pubblicata da Inail la Circolare 24 febbraio 2015 n.31 – Sentenza della Corte cost. 12.02.2010, n. 46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia. Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia.
La circolare contiene indicazioni operative per la domanda di aggravamento presentata dai tecnopatici, dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 38/2000 (Assicurazione infortuni e malattie professionali), che sia dovuta al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio anche dopo la data della denuncia. Nuova domanda anche per il caso in cui l’esposizione allo stesso rischio avvenga in un’azienda differente da quella nella quale originariamente era stata contratta la tecnopatia.
Il testo richiama e integra quanto in precedenza comunicato da Inail nella circolare n.5 del 21 gennaio 2014.
“Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, è stato stabilito che “[…] in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno […]” debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.
Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 38/2000.
Ciò, in quanto l’Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell’esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita”.
Le istruzioni operative ora pubblicate riguardano i seguenti casi di aggravio della patologia dopo un quindicennio dalla data della denuncia. Casi di tecnopatia cronologicamente successivi all’entrata in vigore del Dlgs 38/2000: malattia professionale denunciata riconosciuta ma non indennizzata in capitale e malattia professionale indennizzata in capitale; e malattia riconosciuta ma non indennizzata in rendita, denunciata prima del d.lgs. 38/2000.
In allegato vengono riportati tutti i dettagli operativi sul flusso procedurale di istruttoria. Viene indicato infine come tutte le disposizioni della circolare riguardino casi di tecnopatia futuri, in istruttoria o attualmente in attesa di giudizio, mentre non riguardano casi prescritti o passati in giudicato.
Info: circolare 24 febbraio 2015 n.32
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