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Infortunati e tecnopatici, prestazioni sanitarie, rimborso farmaci, circolare Inail

ROMA – Emanata da Inail Direzione generale, la Circolare n. 56 del 19 novembre 2013 con oggetto Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Decorrenza.

Nel testo Inail comunica che il diritto al rimborso trova limite nella disponibilità finanziaria e che solo a partire dal 2012 è stato fatto il primo stanziamento di bilancio per la copertura degli gli oneri connessi al predetto rimborso. Ne deriva che “possono essere accolte soltanto le richieste di rimborso relative al suddetto anno. Si conferma, pertanto, che la data di decorrenza del diritto in questione è quella di pubblicazione della circolare 62/2012 e cioè il 13 novembre 2012.”

In seconda istanza la circolare evidenzia possibili “disparità di trattamento tra assicurati per i quali l’evento lesivo si sia verificato successivamente alla suddetta data e assicurati per i quali l’evento, eventualmente anche molto grave e, dunque, maggiormente meritevole di tutela, sia occorso precedentemente alla data medesima”.

Per ovviare a tali disparità dispone pertanto che “le richieste di rimborso dei farmaci vengano prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi dell’evento, a condizione che gli assicurati richiedenti si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012”.

Si specifica inoltre che ai fini del rimborso “le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, comprovante l’acquisto del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento indennizzato. Si ribadisce, infine, che gli infortuni e le malattie professionali devono essere riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.”

La circolare annulla e sostituisce la nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012. Si sottolinea che quanto disposto si applica “ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato”.

Per approfondire: circolare Inail n. 56 del 19 novembre 2013

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