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Inail Inps, Convenzione indennità infortunio malattia casi dubbia competenza

ROMA – Convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

Pubbicata da Inail e Inps in data 2 aprile 2015, una circolare comune che informa della Convenzione siglata dai due Istituti riguardante la semplificazione degli adempimenti per l’erogazione coordinata delle prestazioni economiche e dell’iter per la definizione dei casi di dubbia competenza.

Convenzione

L’accordo è stato siglato il 15 dicembre 2014, a seguito degli accordi di schema già individuati nelle determinazioni n.65 27 maggio 2014 Inps e n.247 6 agosto 2014 Inail.

Avrà durata triennale, ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2015. Negli intenti e nelle applicazioni derivanti aggiorna la precedente intesa sottoscritta il 25 novembre 2008 (circolare Inps su Convenzione Inail 25 novembre 2008). “Nel periodo transitorio compreso tra la cessazione della precedente Convenzione (26 novembre 2012) e l’entrata in vigore della nuova Convenzione (14 gennaio 2015) si applicano le disposizioni contenute nella citata Convenzione del 25 novembre 2008”.

Il testo indica ambiti di applicazione, casi di esclusione, lavoratori marittimi, azioni surrogatorie e flussi procedurali.

Infortunio, malattia professionale, malattia comune

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, vengono riconosciuti i ruoli di Inail e Inps rispettivamente per “l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale” e “nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi dipossibilecompetenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail”.

Non sono contemplati dalla Convenzione i casi di malattie professionali non tabellate, così come era già previsto nella Convenzione del 2008 e come indicato dalla sentenza della Corte Costituzinale n.179 del 18 febbraio 1998 che configura tali patologie come comuni, fino al provato nesso eziologico malattia-attività lavorativa.

Per quanto riguarda i casi di esclusione: “nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’Inps, l’Inail provvede tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’Inps (allegato 1) le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

A fronte di tale richiesta, l’Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’Inail (allegato 2) e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Inps, l’Inail non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

Si fornisce a tale scopo un elenco (allegato 3) riportante le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia alla data della presente circolare. Si procederà, ove necessario, ad eventuali integrazioni e/o modifiche dell’elenco nei casi di interventi legislativi in materia con revisione concordata a cadenza almeno annuale.
Sono fatti salvi i pagamenti già disposti per gli eventuali casi non contemplati nel predetto allegato 3 prima della revisione”.

Gli allegati citati, sono 1 atto istruttorio Inail per Inps, 2 modello risposta Inps a Inail, 3 elenco lavoratori a cui spetta l’indennità di malattia.

Anticipazioni

Le disposizioni riportate riguardano anche la gestione delle anticipazioni delle somme da parte di uno o dell’altro Istituto nel periodo precedente l’assunzione definitiva del caso (“comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune”).

Inail potrà anticipare la prestazione nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta con percentuale che può essere variata su richiesta Inps. Inps invece assicurerà un’indennità pari a quella per malattia calcolata secondo la normativa corrente.

Indennità lavoratori marittimi

Per quanto riguarda infine i lavoratori marittimi, la Convenzione si applica anche agli eventi lesivi occorsi ai tali lavoratori “nell’ambito della gestione diretta delle attività da parte dell’Inps, per effetto dell’ art. 10, comma 3, del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99“.

“Per quanto riguarda, invece, le partite creditorie e debitorie riferite al periodo dal 1 gennaio 2014 (data di trasferimento all’Inps della gestione delle prestazioni previdenziali) al 13 gennaio 2015, le stesse saranno gestite direttamente tra le competenti Strutture territoriali dell’Inail e dell’Inps”.

Info: Inail circolare 2 aprile 2015 Convenzione indennità dubbia competenza

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