ROMA – Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale. Pubblicata da Inail la circolare n.76 del 6 novembre 2015 con le indicazioni sugli aventi diritto alle prestazioni e con le istruzioni necessarie per avanzare le istanze.
Prestazione una tantum
“In via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’Inail eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00 da corrispondersi una tantum, su istanza dell’interessato”. Prima di elencare le indicazioni Inail sugli aventi diritto e sulle modalità di invio della domanda, ricordiamo la prestazione in oggetto.
Si tratta di una prestazione una tantum, che Inail erogherà attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto (a disposizione 28.783.164,004 euro). Una prestazione stabilita dall’art.1, comma 116, della Legge di stabilità 2015 e la cui misura e le cui modalità operative sono state stabilite con decreto interministeriale del 4 settembre 2015 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro – Pubblicità legale il 12 ottobre 2015.
“Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 20152, nell’ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte. Ciò in ossequio al principio della domanda, peraltro enunciato nel decreto in oggetto, in base al quale la tutela del diritto può essere chiesta solo dal titolare del diritto stesso”.
Aventi diritto
Hanno diritto alla prestazione i soggetti, indipendentemente dalla cittadinanza che “nel periodo 2015 – 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale”. L’esposizione dovrà essere avvenuta su territorio italiano e ai fini del riconoscimento del beneficio dovrà avere una latenza di almeno dieci anni.
Per quanto riguarda la circostanza familiare, “la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza”.
In merito all’esposizione ambientale “tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell’ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti.
Per quanto sopra, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione,
l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante
che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con
l’insorgenza della patologia medesima”.
Istanza
La prestazione verrà erogata su istanza dell’interessato e qualora l’interessato sia impossibilitato può essere presentata da una terza persona delegata.
La domanda per l’accesso alla prestazione deve essere presentata a mano o inviata per raccomandata presso la sede territoriale territoriale o compartimentale Inail competente e oltre ai moduli compilati e allegati alla circolare n.76 del 6 novembre 2015, dovrà essere affiancata da certificazione medica riguardante la patologia.
Erogazione
Inail in una seconda circolare pubblicherà indicazioni in merito all’erogazione della prestazione. La prestazione “non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30”.
Info dettagli modulistica: circolare Inail n.76 del 6 novembre 2015 prestazione una tantum esposizione non professionale amianto