Istruzione operativa del 1° marzo 2021 – Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19 da parte del personale infermieristico.
Pubblicata ad Inail l’istruzione operativa 1° marzo 2021 sulla tutela assicurativa di un infermiere per Covid nel caso in cui lo stesso si sia rifiutato di sottoporsi a vaccino e le possibili responsabilità di un datore di lavoro.
L’istruzione deriva da un quesito inviato all’Istituto dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per chiarimenti sui provvedimenti nel caso in cui un infermiere non abbia aderito al piano vaccinale, la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza, codice deontologico, responsabilità civile, la configurazione di un infortunio sul lavoro.
Inail chiarisce che la tutela infortunistica è attività vincolata, sottratta alla disponibilità delle parti e opera indipendentemente dall’obbligo assicurativo del soggetto assicurante. La tutela è esclusa solo in caso di infortunio doloso, e viene attivata anche per infortunio derivante da colpa.
“Alla luce di quanto premesso vanno, pertanto, tenute anzitutto distinte le questioni sollevate dalla nota dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova attinenti al rapporto di lavoro del personale in questione, agli obblighi di prevenzione del datore di lavoro e di collaborazione del lavoratore (art. 2087 cod. civ. e artt. 266, 279 e 20 del decreto legislativo n. 81/2008), da quelli riguardanti la tutela del lavoratore che ha contratto il contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro”.
Dal punto di vista assicurativo il comportamento colposo del lavoratore, ovvero rifiuto vaccini o rifiuto Dpi non esclude la tutela assicurativa, ma può rappresentare invece un criterio di esclusione della responsabilità del datore di lavoro verso il regresso Inail e per il risarcimento danni dello stesso lavoratore.
“In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo la giurisprudenza, sebbene ovviamente la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento sicuramente illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a carico di questi quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro), l’illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo)”.
Nel caso di rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore non potrà essere richiamato nemmeno il concetto di “rischio elettivo” in quanto il contagio è riconducibile in ogni caso all’occasione di lavoro.
“D’altra parte, non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore; infatti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 279 riguardante Prevenzione e controllo, stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (…)” tra cui “a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi”.
Il riconoscimento della tutela assicurativa rientra in ogni caso nelle procedure Inail e non sarà automatico, sarà vincolato come da prassi all’accertamento del fatto che l’infortunio sia avvenuto sul lavoro.
Info: Inail istruzione operativa 1° marzo 2021