ROMA – Bicicletta e infortunio in itinere. Pubblicate da Inail con la circolare 14 del 25 marzo 2016 le linee guida per la trattazione e il riconoscimento dei casi. Disciplina dell’infortunio, normalità del percorso, deviazioni, nesso eziologico percorso-evento, nesso causale. Il documento presenta indicazioni per l’esame dell’incidente in itinere su velocipede che dovranno essere applicate ai casi futuri e in istruttoria, alle controversie in atto, non prescritte o giudicate.
Collegato ambientale
La circolare (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede) riassume l’attuale disciplina riguardante gli infortuni in itinere a partire dalle recenti disposizioni dell’articolo 5 commi 4 e 5 della Legge 221/2015 Collegato ambientale, per le quali è stato inserito il periodo “l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art.50 D.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato” agli articoli 2 e 210 del Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Dpr 1124/1965.
Trattazione infortunio
Le recenti novità introdotte dal Collegato ambientale hanno permesso di slegare l’uso del velocipede e il riconoscimento dell’eventuale incidente dal criterio del tratto stradale nel quale accade l’evento, ovvero della distinzione tra strada normale e aperta al traffico o strada ciclabile e protetta.
Se in precedenza si era “stabilito (Lette Inail n. 8476 del 7 novembre 2011 Ndr) che l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo […] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre […] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”, ora “il suddetto discrimine è stato superato dal legislatore del Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo”.
Percorso, deviazioni, necessità del mezzo privato. La circolare prosegue quindi nell’elencare le modalità attraverso le quali l’incidente in itinere con velocipede viene assorbito nell’abituale trattazione che riguarda i casi con altri mezzi privati.
Per quanto riguarda la normalità del percorso, ovvero l’itinerario abitualmente seguito dal lavoratore, in orari confacenti l’impiego, per il velocipede “a titolo di esempio, se l’infortunio […] si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale nei termini surriferiti, l’evento dovrà essere indennizzato, purché, ovviamente, detto percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari congrui rispetto a quelli lavorativi”.
Anche per il velocipede la tutela non opererà nel caso di interruzioni o deviazioni che non siano dovute a cause di forza maggiore, come esigenze improrogabili, obblighi penali.”Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso”.
Scelta del mezzo. Per quanto riguarda la scelta del velocipede come mezzo di trasporto in sostituzione dei mezzi pubblici, la valutazione di necessità ai fini assicurativi diviene “superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi”.
Anche per il velocipede, come in genere, la tutela assicurativa non sussiste nei casi in cui la condotta del lavoratore sia stata tale da interrompere il nesso causale rischio – sinistro. Sia stata quindi abnorme e abbia causato un aggravio del rischio esorbitante. “Anche l’infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere
escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l’incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa”.
Info: Inail circolare n.14 del 25 marzo 2016 linee guida velocipede in itinere