ROMA – Diffuse dall’INAIL, con circolare datata 21 gennaio, istruzioni in materia di riscossione dei premi sospesi e di rilascio del DURC in favore dei soggetti con versamento dei premi ridotti al 40% perché colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009.
La circolare del direttore generale INAIL Lucibello richiama quanto stabilito a livello comunitario in conseguenza dell’adozione del sistema di aiuto per le imprese colpite dal terremoto e riporta quanto segue:
“Con Decisione C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2012, la Commissione europea ha informato lo Stato italiano di aver avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), avente ad oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali quelle concernenti il sisma Abruzzo 2009 [Aiuti di Stato SA.35083(2012/C)].La decisione della Commissione è accompagnata da un’ingiunzione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, rivolta alle Autorità italiane, di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di indagine formale. Con nota prot. 29/0006450/L del 14/12/2012, indirizzata all’INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilevato che in attesa della decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, né le disposizioni comunitarie in materia di appalti, né di diritto interno, ostano al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”.
In conclusione ne deriva che le imprese che stanno effettuando il pagamento dei premi sospesi nella misura del 40% potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione Europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il DURC sarà rilasciato con l’annotazione “salvo l’esito della decisione della Commissione Europea”.
Inoltre, in ottemperanza all’ordine di sospensione di cui alla Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012 della Commissione europea resta fissato il termine del 31 gennaio 2013 data entro cui le imprese devono presentare la dichiarazione de minimis al fine della fruizione della riduzione al 40%.
Info: DURC sisma Abruzzo 2009.