ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 26 aprile 2012 con il quale il ministero dello Sviluppo Economico vieta l’immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.
Il provvedimento segue quanto prescritto dalla Commissione europea, con decisione del 19 gennaio 2012, che vieta agli Stati membri immettere sul mercato tali accessori di taglio costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili. 30 aprile la scadenza fissata dalla C.E. ai 27 Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione.
Con il decreto quindi il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica presso il ministero dello Sviluppo economico considera che “l’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti si è ritenuto che allo stato dell’arte gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone”.
Dopo aver valutato l’impatto del provvedimento, attraverso consultazioni con la principale associazione di categoria destinataria della decisione, considerato che “al fine di prevenire ulteriori incidenti occorre ridurre al minimo il tempo necessario per l’applicazione delle misure” in data 26 aprile ha decretato che “è vietata l’immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili”.
Per quanto riguarda controlli, provvedimenti specifici, oneri relativi al ritiro dal mercato e sanzioni relative alla violazione del divieto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” con particolare riferimento all’articolo 6 “Sorveglianza del Mercato” e l’articolo 15 “Sanzioni”.
Per approfondire: Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 26 aprile 2012 – Divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio.