ROMA – Normativa antincendio scuole e asili nido. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Il decreto riporta indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa sicurezza antincendio di scuole e asili nido “preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento” sia per la scadenza prorogata prevista dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, sia per quella da Regola tecnica asili nido introdotta dal decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.
Le indicazioni prioritarie per gli edifici scolastici sono raccolte nell’articolo 2: “le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale ( decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 Ndr), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale”.
Potranno essere eseguite in alternativa attraverso il Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice prevenzione incendi) così come integrato dal Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 norme tecniche attività scolastiche. Tutto ciò tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e la totale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992.
L’articolo 3 interessa gli asili nido. In questo caso le indicazioni programmatiche derivano dalla regola tecnica asili nido decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 art.6 lettera a, secondo tre priorità:
“a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto”.
Resta ferma ogni disposizione in materia prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.
Info: Gazzetta Ufficiale n.74 29 marzo 2018 Decreto Ministero Interno 21 marzo 2018