ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015 n.70 il decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. Sarà in vigore tra trenta giorni. (Leggi: chiarimenti in circolare VVF del 28 ottobre 2015).
La nuova regola tecnica introduce due allegati I e II che sostituiscono in toto i titoli III e IV del provvedimento del 2002. Viene introdotto inoltre un nuovo allegato, III, che va a costituire il titolo V della decreto precedente.
Prevenzione incendi ospedali
Per quanto riguarda le disposizioni in merito all’allegato I, il decreto riporta indicazioni per le strutture sanitarie in regime di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 2002, che non abbiamo completato l’adeguamento alle disposizioni previste.
In alternativa riporta termini temporali, scadenze e modalità riguardanti l’adeguamento delle medesime strutture per lotti di realizzazione (“esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l’autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio”).
Per le strutture annoverate dall’allegato I “per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002”, “è fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all’art. 2”. “In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all’art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all’art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b)”.
Allegato III nuovo Titolo V
L’allegato II contiene disposizioni per l’adeguamento per le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie superiore ai 500 m2 e fino a 1.000 m2, e delle strutture superiori ai 1000m2 esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Infine la commercializzazione e l’impiego di prodotti, che devono essere del tipo regolamentato da disposizioni comunitarie. “Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni”.
L’allegato III, nuovo titolo V è riservato in ultimo alla regolamentazione del Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio. (Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell’Interno con un aggiornamento dell’allegato III).
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