ROMA – Approvato dal Senato in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. 145/2013 Destinazione Italia, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le misure approvate c’è laconferma nell’art. 14 dell’incremento delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni su lavoro regolare e sicurezza nei luoghi di lavoro e la contestuale assunzione di nuovo personale ispettivo. (Leggi gli approfondimenti 7 e 8 gennaio 2014 decuplicate sanzioni e aumentano ispettori).
“Art. 14. –Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all’articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall’anno 2016;
b) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché elle somm aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c) , comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e succes- sive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la viola- zione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle lettere
b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del la- voro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
–
Bonifiche nei Siti di interesse nazionale. Il disegno di legge prevede l’istituzione di accordi di programma mirati alla messa in sicurezza e riconversione industriale dei territori. Accordi di programma e impegni che escludono “per i soggetti attuatori ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale” e “l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo”.
Stanziati 70 milioni di euro per il 2014-2015 per il credito di imposta da concedere alle imprese che sottoscriveranno accordi di programma e acquisiranno beni strumentali finalizzati al compimento dei programmi stessi.
“Nel corso dell’esame parlamentare tali disposizioni sono state integrate al fine di assicurare che la revoca dell’onere reale, qualora l’intervento di bonifica sia attuato dai soggetti responsabili della contaminazione, sia subordinata al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza del sito. Inoltre è stato chiarito che tali soggetti non potranno beneficiare di contributi alle attività di messa in sicurezza, bonifica e riparazione del danno ambientale, ma solamente di contributi all’acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale ed allo sviluppo economico dell’area”.
–
Ancora, per quanto riguarda le imprese, riformata la disciplina di autoimprenditorialità per sviluppo di “piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale (articolo 2)”; “il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3)”; “le norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative (articolo 5); norme riguardanti la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6, commi da 1 a 3 e commi da 10 a 14); razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale (articolo 7); misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione (articolo 11)”.
Info: comunicato e testo disegno su Camera dei deputati.