BRUXELLES – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 178 del 29 giugno la Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”.
La direttiva, nell’allegato 1, “fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato” e “stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori,” tenendo conto altresì della protezione ambientale”.
La direttiva si applica a tutti gli articoli pirotecnici a esclusione di:
“a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b) l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;
c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;
e) gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f) le munizioni;
g) i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro”.
Al capo II il testo definisce gli Obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori) e interviene in materia di tracciabilità ed etichettatura.
Tra gli obblighi dei fabbricanti, l’art. 17 interviene in materia di “Conformità degli articoli pirotecnici” e sancisce che il fabbricante deve “applicare una delle seguenti procedure di cui all’allegato II:
a) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);
iii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);
b) conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G);
c) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4”.
I compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva sono affidati ad appositi organismi autorizzati.
“Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati”. (art. 22)
Parte integrante della Direttiva sono gli allegati: nell’Allegato 1, Requisiti essenziali di sicurezza, si definiscono le caratteristiche di funzionamento e i parametri che devono essere valutati per una progettazione e produzione di articoli pirotecnici sicuri (tra cui struttura, stabilità fisica e chimica, resistenza alle temperature alte o basse, resistenza al deterioramento, livello sonoro, dispositivi d accensione, ecc.).
L’Allegato 2 Procedure di valutazione della conformità illustra lei sei diverse modalità valutative per ottenere la conformità del prodotto citate: “Esame UE del tipo, Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto, Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione, Conformità basata sulla garanzia totale di qualità e Conformità basata sulla verifica dell’unità”. L’Allegato III elenca i contenuti della Dichiarazione di conformità.
Gli allegati IV e V intervengono in materia di modifiche, date di applicazione e tavola di concordanza per la direttiva 2007/23/CE che, ai sensi dell’art. 48: “come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1°luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B. In deroga al primo comma del presente articolo, il punto 4 dell’allegato 1 della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dal 4 luglio 2013”.
La Direttiva stabilisce pertanto le norme transitorie e la validità delle autorizzazioni concesse entro il 4 luglio 2010 e il 4 luglio 2013.
Entrata in vigore del provvedimento sarà il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma la gran parte delle disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015. Gli Stati membri avranno tempo quindi fino al 30 giugno 2015 per adeguarsi.
Per approfondire: Direttiva 2013/29/UE.