Pubblicate dai Vigili del Fuoco una nota e una circolare 8 novembre 2021 con primi chiarimenti sul Dm 3 settembre 2021 Decreto Minicodice.
Si tratta dal decreto che sarà in vigore tra un anno che ha riportato nuovi Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81. I chiarimenti della circolare dei VVF n.16700 8 novembre 2021 affrontano l’impostazione generale con la quale il Dm 3 settembre ha introdotto criteri per la sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro, eccetto i cantieri temporanei o mobili, in particolare quanto previsto per i luoghi a rischio basso.
La circolare ricorda come siano quattro i casi previsti dal Dm 3 settembre 2021:
- casi dove restano primari le regole tecniche di prevenzione incendi;
- rischio basso e misure indicate nell’allegato I del Dm 3 settembre;
- casi dove non sono applicabili regole tecniche e allegato I, e quindi vige il Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015;
- Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 che resta applicabile in ogni caso anche nei luoghi a rischio basso.
Così la nota: “Si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare”.
La circolare affronta quindi i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, oggetto dell’allegato I del decreto. Sono:
- “con affollamento complessivo < 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva < 1000 m²
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.
Illustra il meccanismo di prevenzione e gestione della sicurezza antincendio in continuità con il Codice di prevenzione incendi e con la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La semplificazione prevista, mantenendo approccio e linguaggi del Codice.
“Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:
a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti”.