Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Pubblicata dal Ministero del Lavoro il 20 settembre la circolare n.19 con nuovi chiarimenti sull’applicazione del Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 attuazione della direttiva 2019/1152.
Il documento riporta indicazioni che seguono quanto già riportato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022.
Vengono affrontanti l’applicazione e la ratio della riforma, in particolare riguardanti gli obblighi informativi del datore di lavoro e la loro applicazione nella concretezza del rapporto di lavoro.
Questi in sintesi gli argomenti trattati:
- obbligo informativo e congedi (altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, perimetrazione del concetto di congedo, maternità e paternità);
- informazione su retribuzione ed elementi ulteriori del compenso (modalità pagamenti, elementi variabili, welfare aziendale);
- informazione orario di lavoro (programmato, variazioni, a turni e di lavoro multi-periodale);
- informazione su previdenza e assistenza (enti, fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriale);
- modalità di comunicazione degli obblighi;
- obblighi per utilizzo di sistemi automatizzati (sistemi decisionali o di monitoraggio, quali possono essere considerati tali, tutti i casi in cui sussiste l’obbligo, tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e
- geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking);
- informativa sulle prescrizioni per le condizioni di lavoro (periodo di prova, lavori in parallelo e cumulo di impieghi, conflitto di interessi e integrità di servizio pubblico, prevedibilità e preavviso, diritto al rapporto di lavoro più stabile e sicuro);
- formazione “l’articolo 11 prevede che la formazione obbligatoria sia garantita gratuitamente a tutti i lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, sia svolta durante lo stesso” (non formazione professionale o qualifica professionale);
- tutela;
- disciplina transitoria.