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Sanzioni orario di lavoro, obbligati solidali, circolare e sentenza 2014, nota Inl

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ROMA – Sanzioni orario di lavoro, sentenza 2014 e obbligati solidali. Sono stati pubblicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.11/2018 del 26 luglio 2018 alcuni chiarimenti riguardanti i coobbligati che non hanno presentato opposizione, il trattamento spettante e l’eventuale determinazione degli importi in caso di giudizio ancora pendente al momento della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014.

La circolare risponde a richieste di chiarimento su un precedente disposto del Ministero del Lavoro prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014 concernente la citata sentenza 4 giugno 2014 e l’’incostituzionalità dell’art 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003“: quanto possa essere interessato alla rideterminazione degli importi il coobligato che non abbia presentato opposizioni all’ingiunzione.

Così l’Inl: “Com’è noto l’art. 1306, comma 2, del codice civile rappresenta un’eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall’art. 2909 del medesimo codice, in quanto consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni: in primo luogo non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, in secondo luogo la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa e, infine, il giudice deve avere avuto cognizione sull’intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere casualmente e geneticamente unitario”.

Per tali considerazioni, alle quali si somma anche quanto stabilito dalla sentenza Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 276 dell’8 agosto 2013) l’Ispettorato nazionale del lavoro ha ritenuto opportuno chiarire quindi che la rideterminazione degli importi potrà interessare anche il coobgligato che non abbia presentato opposizione.

Info: Inl circolare n.11 del 26 luglio 2018

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