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Conformità macchine ante direttiva, circolare Inl

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Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti. Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Conferenza delle Regioni la circolare nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 che riporta risposte carattere operativo e interpretativo in merito all’applicazione del TU sicurezza sul lavoro.

Tre i quesiti affrontanti. Il primo è Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 81/2008. Fornisce indicazioni in merito alla violazione di più precetti e all’applicazione degli articoli 64 e 68 comma 1: “la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica”.

Il secondo Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V. Riguarda macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, l’attestazione di un tecnico abilitato per le “ante direttiva”, la valutare dei rischi e la conformità all’allegato V. “In sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione. Il terzo quesito. Non hanno l’obbligo di redazione del libretto di manutenzione del costruttore. Il datore di lavoro deve predisporre “schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.

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