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Congedi per quarantena scolastica, nuove indicazioni Inps

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Con la circolare n.132 del 20 novembre 2020 Inps fornisce nuovi chiarimenti sul congedo Covid-19 per quarantena scolastica già trattato con la circolare n. 116/2020.

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti.

La circolare affronta i cambiamenti riguardanti la normativa introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 a seguito di novità come:

  • legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104. ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e prevede con nuovo articolo 21 bis: congedo quarantena anche per contatti fuori scuola;
  • articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con nuova modifica articolo 21 bis: fino a 16 anni per richiesta lavoro agile, astensione totale senza licenziamento e da comunicare al datore di lavoro per minore 14-16 anni;
  • decreto-legge n. 137/2020: congedo per disposta sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 anni.

I chiarimenti della circolare riguardano in particolare i seguenti aspetti:

  • quarantena per contatto fuori da scuola ovvero ” attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”: necessaria quarantena disposta da Asl e a partire dal 14 ottobre 2020;
  • congedo per sospensione attività in presenza: necessario provvedimento nazionale, regionale o comunale o della singola scuola, a partire dal 29 ottobre;
  • compatibilità genitori: incompatibile svolgimento contemporaneo lavoro agile e congedo o non svolgimento lavorativo di un genitore.

“Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso”.

Una nuova circolare Inps fornirà indicazioni per i congedi per genitori di studenti delle secondarie di secondo grado in caso di sospensione della didattica.

Info: Inps circolare n.132 del 20 novembre 2020

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